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Avvia la procedura

1. VERIFICA LA COMPETENZA TERRITORIALE DELL’O.C.C.

Verifica se l’Organismo è competente ad accogliere la tua istanza di accesso alla Procedura. Per stabilire la competenza bisogna valutare la competenza territoriale dell’O.C.C. e il luogo di residenza del debitore. Il nostro O.C.C. segue la competenza del Tribunale di Milano. Di conseguenza se il debitore è residente in Milano o in uno dei paesi della Provincia, può rivolgersi al nostro O.C.C.

2. CONSULTA IL TARIFFARIO E IL REGOLAMENTO DELL’O.C.C.

Dopo aver verificato la competenza consulta il tariffario e il regolamento. In questo modo avrai un’idea dei costi della Procedura da Sovraindebitamento e dei vantaggi che offre il nostro O.C.C. e potrai valutare bene i passi da compiere. Consultando il regolamento sarai inoltre a conoscenza del funzionamento dell’Organismo e di come si svolge la Procedura.

3. SCARICA E COMPILA L’ISTANZA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA

Avviare la Procedura è semplice. Se sei una persona fisica o un fideiussore scarica il modulo
Istanza di nomina gestore – consumatore”. Se sei una dita individuale o una società scarica il modulo “Istanza di nomina gestore – no consumatore”. Nella compilazione dell’istanza cerca di essere il più preciso possibile in modo da fornire una fotografia dettagliata della tua situazione debitoria.

4. PAGA LE SPESE AMMINISTARTIVE DI AVVIO DELLA PROCEDURA

Se sei una persona fisica o un fideiussore le spese amministrative di avvio sono pari a € 244 (IVA inclusa). Se sei una ditta individuale o una società le spese sono pari a € 366 (IVA inclusa). Le spese possono essere pagate mediante bonifico bancario sugli estremi di conto corrente indicati nell’istanza.

 

5. INVIA ISTANZA DI ACCESSO E BONIFICO PER PEC O FAX

Dopo aver compilato e sottoscritto l’istanza potrai inviarla unitamente alla copia del pagamento all’indirizzo occsegretariatosocialenerviano@pec.it o via fax al numero 02 20421788. Subito dopo l’invio riceverai un numero di protocollo. Il Procedimento di Composizione della Crisi è avviato.

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Rivolgiti al nostro O.C.C. MILANO
accreditato presso
il Ministero di Giustizia.

LIBERI DAI DEBITI CON LA LEGGE 3/2012

COME FUNZIONA IL PROCEDIMENTO
DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI LEGGE 3/2012

Il Procedimento di Composizione della Crisi è la Procedura che permette al debitore di pagare i debiti che riesce a pagare e di stralciare i rimanenti. Questa Procedura segue il seguente iter:

1. Presentazione domanda

Il Procedimento di Composizione si avvia per mezzo di un’istanza da compilare e trasmettere tramite mail o fax alla segreteria dell’O.C.C.

2. Valutazione preliminare

La segreteria esamina l’istanza e valuta se il debitore possiede i requisiti per accedere al procedimento.

3. Accettazione preventivo

Se la valutazione è positiva, la segreteria trasmette al debitore un preventivo dei costi della Procedura, comprensivo del compenso del Gestore della Crisi.

4. Incontro con il Gestore della Crisi

Nel corso della Procedura il debitore può incontrare più volte il Gestore per descrivere personalmente la propria situazione e i motivi che l’hanno generata.

5. Piano di soluzione della crisi

Il Gestore, dopo aver esaminato la documentazione, assiste il debitore nella scelta e nella predisposizione del piano di soluzione della crisi più idoneo.

6. Omologa del piano

Dopo aver ultimato il piano, il Gestore ne attesta la veridicità e fattibilità e lo trasmette al giudice per l’omologa. Con l’omologa il debitore inizierà a pagare i debiti secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel piano.

LE ULTIME COSE DA SAPERE SUL PROCEDIMENTO

Il Procedimento di Composizione della Crisi si applica a qualunque tipologia di debiti contratti dal soggetto: chirografari, ipotecari e fiscali. Il procedimento si potrà concludere con un Accordo di Composizione della Crisi, un Piano del Consumatore o con la Liquidazione del Patrimonio del debitore.

1. Accordo di composizione della crisi

Ai creditori viene presentata una proposta di piano con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L’accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.

2. Piano del consumatore

Funziona come l’Accordo ma non richiede il parere dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti derivanti da consumo/famiglia. Sono esclusi i debiti contratti per attività d’impresa

3. Liquidazione del patrimonio

Il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.